Statuto



STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE  in tempo


Art. 1 (Costituzione, Denominazione, Durata)
E’ costituita con sede in Roma, un’associazione culturale senza scopo di lucro denominata Associazione Culturale in tempo. L’Associazione si riserva la possibilità di costituire proprie sedi distaccate ovunque lo ritenga necessario, anche all’estero, per il raggiungimento dei propri fini statutari. 
L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 2 (Scopo)
L’Associazione riunisce persone interessate all’ampliamento e alla diffusione della riflessione e dello scambio intellettuale allo scopo di favorire il dibattito e l’iniziativa all’interno del variegato mondo della cultura in Italia e all’estero. È  un’organizzazione democratica, pacifista, multietnica, multiculturale, laica, animalista, ecologista, antirazzista e non-violenta, autonoma e senza fine di lucro. 
Art. 3 (Oggetto)
L’Associazione  vuole promuovere un’indagine conoscitiva sullo stato delle cose, sui mutamenti che investono la vita della società e i processi mentali dei suoi individui.
A tal fine l’Associazione intende operare per stimolare le potenzialità creative di intellettuali, artisti e categorie sociali verso l’identificazione del
“nuovo senso” che le stesse trasformazioni in atto propongono nel loro determinarsi spaesante.
L’Associazione considera gli attuali segnali della crisi come espressione di “mutazioni” irreversibili nel complessivo modo di essere, più che come segnali di pura e momentanea patologia sociale.
A tal scopo l’Associazione identifica nella concreta esperienza del processo creativo e nelle diverse modalità con cui esso si presenta nelle varie discipline, l’humus fondante e ispirativo del progetto di esplorazione conoscitiva della natura dei grandi mutamenti in atto nella società. La scelta prioritaria di questa Associazione è far sì che il punto di vista generato dall’esperienza dei processi creativi  dell’arte,  della   cultura  e  dalle  loro  dinamiche  di identificazione del 
“senso”, guidi un’ampia aggregazione di intellettuali e artisti nel segno del confronto tra loro e  con la società.
L’Associazione ha l’intento di promuovere un forte e diffuso dibattito all’interno del mondo dell’arte, della cultura, della politica, della società civile, rendendo occasione pubblica di incontro il vivo confronto e conflitto delle idee, delle visioni del mondo e delle percezioni della realtà.
         Pertanto l’Associazione vuole porsi come luogo e momento di elaborazione e proposta di un pensiero capace di identificare una relazione di senso tra le esperienze che ora coesistono.
 L’Associazione vuole essere opportunità di riflessione non condizionata dai normali canali di comunicazione, che antepongono il valore espositivo al valore reale.
Conseguentemente l’Associazione potrà promuovere tutte le attività che riterrà idonee e necessarie al raggiungimento dei suoi fini statutari. In particolare:
attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, esposizioni, proiezioni, concerti, lezioni, corsi e laboratori didattici nonché eventi teatrali e coreutici;
attività editoriali: pubblicazione, in proprio o in collaborazione, di libri, riviste, produzioni multimediali su supporti digitali, analogici e per il web;  di un annuario, di bollettini, di atti di convegni, di seminari, nonché di studi e di ricerche compiuti.

Art. 4 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato.
I soci sono distinti nelle seguenti categorie:
a)      Soci Fondatori: sono coloro che intervengono nell’atto costitutivo;
b)      Soci  Nominati : sono coloro che, essendo Soci Ordinari,  vengono nominati per cooptazione dai Soci Fondatori, qualora le necessità dell’Associazione lo richiedessero, e previa ratifica da parte dell’Assemblea
c)      Soci Ordinari: sono tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione e che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
d)     Soci Sostenitori: sono completamente equiparati ai soci ordinari; la sola distinzione è data dalla quota associativa pari o superiore a cinque volte la quota dei soci ordinari;
e)      Soci Onorari: sono quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all’Associazione o che, per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l’Associazione sia onorata di annoverare fra i propri soci. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche aventi  capacità di agire che condividono le finalità del presente Statuto. Possono altresì essere soci Persone Giuridiche, Associazioni ed Enti che siano in grado di concorrere all’oggetto associativo.
 Chi intende essere ammesso come socio dovrà essere presentato da un altro socio e  produrre al Consiglio Direttivo domanda di ammissione scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale  eventuale indirizzo e-mail e/o numero fax, ed un breve curriculum vitae;
b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.
Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nel precedente punto b), la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, l’eventuale indirizzo mail e/o numero fax e l’indicazione delle attività già svolte;
b) l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo associazionistico.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli Amministratori, nella relativa sezione di appartenenza nel Libro dei Soci.
L’ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo,  successiva ratifica da parte dell’Assemblea Ordinaria.
Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei Soci, la quale, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di Socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall’Associazione.
La qualifica di  Socio Nominato dà altresì diritto di esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, oltre al diritto di partecipare all’elezione degli Organi direttivi.
I soci sono tenuti:
-            all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
-            al pagamento della quota associativa.
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale in base alla tipologia di adesione (Socio Fondatore, Socio Ordinario, Socio Sostenitore) stabilito ogni anno da un apposito regolamento associativo redatto dal Consiglio Direttivo. La quota associativa in ogni caso non potrà mai essere restituita.
La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, e sono operanti con effetto immediato.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
-              che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione;
-              che si renda moroso nel versamento della quota annuale;
-              che svolga attività contrarie agli interessi e ai fini dell’Associazione;
-              che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione, agli altri soci, ad eventuali altre persone fisiche, giuridiche, Associazioni o Strutture con le quali l’Associazione intrattiene rapporti;
-              che non partecipi reiteratamente alle iniziative associative  o, qualora vi sia tenuto, diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta due Assemblee consecutive dei soci.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
       Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari in forma scritta. Qualora il socio contestasse il provvedimento di esclusione, la sua domanda di riammissione sarà rimessa, quale ultima istanza, all’Assemblea dei Soci.

 Art. 5 (Rapporto con l’associazionismo)
L’Associazione può stipulare con Associazioni, Organizzazioni, Cooperative o Centri Culturali un patto associativo che, sulla base di un programma culturale e di iniziative, impegni reciprocamente gli associati.
L’Associazione stabilisce forme particolari di rapporto e di accordo su programmi specifici ed obiettivi circoscritti, da stabilirsi di volta in volta con Associazioni internazionali e nazionali, Istituzioni culturali e scientifiche, Enti pubblici e privati, Organizzazioni, Ambasciate, Istituti Culturali, gruppi di interesse, con il movimento sindacale e cooperativo. Tale rapporto avviene nella reciproca autonomia. 


Art. 6  (Patrimonio Sociale)

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni che diverranno, a qualsiasi titolo, di proprietà dell’Associazione e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
 Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote sociali, dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse, da ogni altra entrata, sovvenzione o contributo che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

 

Art. 7 (Organi dell’Associazione)


 Gli organi dell’Associazione sono:
-          l’Assemblea dei Soci;
-          il Consiglio direttivo;
-          il Presidente.


Art. 8 (Assemblea dei Soci)


L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione, al quale hanno diritto di partecipare i Soci Fondatori e i Soci Nominati in regola con il pagamento delle quote sociali, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessario o su richiesta dal Consiglio Direttivo o di almeno 2/3 degli aventi diritto.
        In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la Sede sociale o mediante e-mail e/o fax  indirizzati agli aventi diritto almeno quindici giorni prima dell’Assemblea ed indica  il luogo, la data e l’ora in cui si terrà l’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo Ordine del giorno.
La presenza del Socio in Assemblea sana qualsiasi irregolarità della comunicazione. 
 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente, ed in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un Presidente di Assemblea temporaneo. Il Segretario provvede a redigere i verbali che devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso. L’approvazione del verbale, se necessaria, sarà il primo punto all’ordine del giorno della successiva Assemblea.



Art. 9 (Assemblea Ordinaria e Straordinaria)

 L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
-          discute e delibera sugli indirizzi generali dell’Associazione;
-          elegge il Consiglio Direttivo.
-          approva il bilancio preventivo e consuntivo;
-          approva il Regolamento interno e gli altri Regolamenti.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.



Art. 10 (Consiglio Direttivo)
        L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che può essere composto da sette a venti membri eletti all’atto della fondazione nella prima Assemblea costituente dei Soci Fondatori per la durata di cinque anni, rieleggibile.
        Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente Onorario, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere. La carica di Presidente Onorario è inamovibile, salvo dimissioni, e dà diritto al doppio voto in caso di parità. 
In seguito il Consiglio Direttivo sarà nominato di quinquennio in quinquennio dall’Assemblea dei Soci.
        È eleggibile il Socio Nominato per cooptazione da non meno di un anno.
        In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare delle quote sociali.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità il Presidente onorario esercita il diritto al doppio voto in caso di assenza il doppio voto è esercitato da chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà  redatto, su apposito libro, il relativo verbale  che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
 
Art. 11 (Poteri del Consiglio)
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazione.
Esso procede pure alla nomina dei dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Per il raggiungimento degli scopi propri dell’Associazione, il Consiglio Direttivo potrà  procedere alla nomina di uno o più Comitati Scientifici.

Art. 12 (Rappresentanza)

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura la esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi d’urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

 

 

Art. 13 (Scioglimento)


Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il Patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato od ad altre associazioni senza fine di lucro e con fini analoghi a quelli dell’Associazione o con fini di pubblica utilità.

Art. 14 (Bilancio Consuntivo e Preventivo)
Gli esercizi dell’Associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Per  ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo vanno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea  entro il 31 Marzo successivo.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione.

Art. 15 (Rinvio)


Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.